Statuto

Art. 1
FINALITA’ DEL MOVIMENTO LEGA SUD

Movimento Politico Lega Sud, che in seguito verrà indicato come Movimento, ha per finalità la pacifica trasformazione, attraverso metodi di lotta politica democratica ed elettorale, dello Stato Italiano in un moderno Stato federale.
Lo Stato dovrà essere espressione delle aspirazioni del popolo per lo sviluppo sociale, delle sue caratteristiche etniche, culturali e storiche, lo Stato dovrà provvedere perchè tutti i suoi cittadini possano godere parimenti dello stesso grado di libertà di istruzione e accesso al benessere e alla gestione della cosa pubblica.
Lo Stato dovrà tendere a conquistare e mantenere pacificamente una posizione di effettiva parità per se‚ e per i suoi cittadini nei confronti degli altri popoli e delle altre nazioni del mondo, in collaborazione prioritaria, con Il modo che il popolo deciderà, con le altre nazioni europee.

Art.2
COMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO

Il Movimento Politico Lega Sud è costituito dalle seguenti Sezioni Regionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le sezioni regionali vengono divise In sezioni provinciali e comunali.
Il Movimento, tramite quanto viene previsto dal Regolamento, potrà deliberare l’istituzione di altre sezioni o incorporare altre forze o movimenti politici in nuove sezioni, purchè‚ accettano integralmente lo Statuto e Il Regolamento.
Il Movimento potrà con i metodi previsti dal Regolamento, aderire ad organismi internazionali che abbiano le medesime finalità politiche e simili metodologie di lotta politica.

Art.3
SIMBOLO DEL MOVIMENTO

Il Movimento Politico Lega Sud si dota del simbolo costituito dall’immagine stilizzata di Federico II di Svevia, ispirato all’immagine della statua di marmo scolpita da Emanuele Caggiano e custodita nel Palazzo Reale di Napoli.
Tale simbolo è patrimonio culturale comune al Movimento e contraddistinguerà I singoli militanti e le sezioni In tutte le manifestazioni pubbliche e politiche.
Tale simbolo potrà essere contrassegnato dalla scritta Lega Sud ed eventuali varianti ed aggiunte approvate specificatamente dal Consiglio ed autorizzate per iscritto dal rappresentante legale del Movimento per partecipare, secondo quanto previsto dalla legge, alle competizioni elettorali.

Art. 4
PROPRIETA’ DEL SIMBOLO E DEL NOME

Il Movimento è proprietario del Simbolo e delle denominazioni ‘Lega Sud’, ‘Lega Sud Italia Federale’, ‘Movimento Federalista Lega Sud’, ‘Movimento Federalista Lega Sud Italia’, ‘Movimento Federale Lega Sud’,’Movimento Lega Sud’, ‘Lega Sud Italia’ e di tutte le denominazioni che potranno assumere le sue sezioni, circoli culturali ed espressioni elettorali.

Art. 5
SEDI E SEZIONI DEL MOVIMENTO

Ogni Sezione del Movimento avrà sede e territorio di competenza secondo quanto stabilito dal Consiglio, in mancanza di delibere specifiche avrà luogo nel capoluogo regionale e per territorio quello regionale amministrativo attualmente definito dalle leggi In vigore.
I diritti e le rappresentanze saranno valide solo se appositamente approvate dal Consiglio Federale.

Art. 6
SCIOGLIMENTO DEL MOVIMENTO

Lo scioglimento del Movimento potrà essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza del quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento Il patrimonio del Movimento sarà suddiviso proporzionalmente in base ai voti ricevuti dalle sezioni nelle ultime competizioni elettorali politiche o europee nel proprio territorio di competenza.
La valutazione del patrimonio, in caso di contestazione, potrà essere affidato ad un collegio peritale nominato dal presidente dell’Ordine del Dottori Commercialisti del capoluogo di Regione dove il Movimento avrà ottenuto Il maggior numero del voti alla più recente competizione elettorale politica od europea.

Art. 7
ORGANISMI DEL MOVIMENTO

Sono Organi del Movimento: Il Congresso Federale, o Congresso, il Consiglio Federale, o Consiglio, il Segretario Federale, il Presidente Federale, il Segretario Amministrativo Federale, il Collegio Federale dei Revisori dei conti e Il Collegio Federale dei Probiviri.

ART. 8
CONGRESSO FEDERALE

Il Congresso Federale è l’organo di rappresentanza di tutti gli associate al Movimento Lega Sud.
Il Congresso Federale stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento e si riunisce ordinariamente ogni tre anni nel territorio nazionale in luogo e data stabiliti dal Segretario Federale, oppure straordinariamente, con richiesta della maggioranza degli aventi diritto al voto o su richiesta del Consiglio Federale.
Partecipano al Congresso, con diritto di parola e di voto, i delegati delle sezioni regionali, i membri del Consiglio, il Presidente, il Segretario.
Possono essere ammessi a discussione e votazione al Congresso i documenti presentati da:
– il Presidente Federale
– il Segretario Federale
– il Consiglio Federale
– le Sezioni Regionali
– più del 10 per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 9
ELEZIONI

Il Congresso elegge:
– il Segretario Federale
– il Presidente Federale
– i membri suppletivi del Consiglio Federale
– il Collegio Federale del Probiviri
– il Collegio Federale del Revisori del Conti

ART. 10
REGOLAMENTO E DELEGATI AL CONGRESSO

Il Congresso è regolato dal Consiglio Federale.
Ogni delegato può rappresentare soltanto un’altro delegato oltre a se stesso.
Sono delegati al Congresso Federale:
il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i segretari delle Sezioni Regionali più un delegato regionale ogni due punti percentuali sull’ammontare totale dei voti ottenuti dal Movimento alle ultime elezioni politiche o europee nella regione di appartenenza, i soci fondatori che hanno sottoscritto il presente statuto, i parlamentari del Movimento, tutti con un solo voto di rappresentanza ove ne abbiano motivo per più di una carica o diritto e purché siano regolarmente in possesso di tessera valida di appartenenza al Movimento.
Al di fuori del Congresso i soci fondatori sono equiparati ad ogni qualsiasi altro tesserato.

ART. 11
CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale provvede all’azione politica e organizzativa del Movimento.
Il Consiglio Federale è composto da: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i segretari delle Sezioni Regionali, il Segretario Amministrativo Federale, gli eletti dal Congresso Federale in misura pari al numero delle Sezioni Regionali ed estere esistenti al momento dell’ultimo congresso.
Il Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice ed è convocato su richiesta di almeno uno dei seguenti soggetti: il Presidente Federale, il Segretario Federale, almeno tre Consiglieri.
In caso di votazione con risultato pari il voto del Segretario Federale varrà il doppio.

ART. 12
COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale ha competenza su:
– bilancio, consuntivo e preventivo
– decadenza dei suoi componenti
– regolamenti del Movimento e del Congresso
– quote associative
– gestione finanziaria
– tutto quanto non espressamente di competenza di altri organi del Movimento
– attuazione dello Statuto
– gestione ordinaria e straordinaria del Movimento
-nomina del Segretario Amministrativo Federale

ART. 13
IL SEGRETARIO FEDERALE

Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente il Movimento di fronte a terzi e in giudizio. Coordina e sovrintende tutti gli Organi del movimento. È eletto dal Congresso. Su delibera del Consiglio delega terzi a rappresentare il Movimento in compiti specifici. Riscuote i finanziamenti pubblici al Movimento ed i rimborsi elettorali. Per dimissioni, allontanamento e decesso viene sostituito nelle sue funzioni dal Presidente ed entro trenta giorni viene rieletto dal Consiglio in attesa del prossimo Congresso, che dovrà essere tenuto straordinariamente entro il 180esimo giorno dalla nomina nel caso non venga a cadere naturalmente entro un anno dalla data di sostituzione.

ART. 14
IL PRESIDENTE FEDERALE

Il Presidente Federale presiede il Congresso. Sostituisce il Segretario nei casi previsti dall’articolo 13 e media fra gli organi del Movimento in caso di controversia.

ART. 15
ECONOMIA DEL MOVIMENTO

Il Movimento Lega Sud non ha fini di lucro. Il patrimonio del Movimento è unico ed indivisibile ed è liberamente disponibile per le finalità politiche che saranno ritenute più opportune purché conformi allo statuto.
Il patrimonio è composto da:
– beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti al Movimento o alle sue sezioni
– i fondi di riserva e avanzi di bilancio.
Il Movimento potrà disporre delle seguenti entrate:
– quote di tesseramento
– utile residuo da manifestazioni
– finanziamenti, lasciti e donazioni
– contributi e rimborsi statali
– proventi da attività editoriali e sottoscrizioni
– qualsiasi altra entrata prevista e consentita dalla legge.
Queste entrate andranno a costituire il fondo del Movimento a disposizione del Segretario Federale secondo quanto stabilito dal Consiglio, amministrate dal Segretario Amministrativo e controllate dal Collegio del Revisori dei conti.
Le risorse residue dall’attività politica ed amministrativa nazionale saranno ripartite fra le sezioni regionali in proporzione ai voti ottenuti nelle ultime elezioni politiche od europee.
I rimborsi dello Stato per le elezioni amministrative saranno ripartiti nella misura del 50 per cento a disposizione delle Sezioni regionali, in riparto proporzionale dei voti ottenuti, e del 50 per cento a disposizione delle entrate generali del Movimento.

ART. 16
AMMINISTRAZIONE DEL MOVIMENTO

Allo scopo di utilizzare convenientemente il patrimonio del Movimento viene eletto il Segretario Amministrativo Federale, carica che può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Federale. Il Segretario Amministrativo Federale può:
– gestire conti correnti e depositi bancari e postali su tutto il territorio dell’Unione Europea
– sottoscrivere contratti e mandati di pagamento
– assumere, gestire e licenziare personale
– stipulare e gestire contratti di collaborazione
– incassare somme a qualsiasi titolo destinate al movimento con la sola esclusione di quelle spettanti al Segretario federale
– gestire la contabilità generale del Movimento, tenere i libri contabili, stendere i bilanci e provvedere agli adempimenti di legge in materia di bilancio e amministrazione
– delegare i Segretari Regionali a sottoscrivere e stipulare i contratti, anche di locazione finanziaria e immobiliare, necessaria al funzionamento delle sedi regionali.

ART. 17
BILANCIO

L’esercizio finanziario del Movimento si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere predisposto e presentato entro 45 giorni dalla chiusura e deve essere approvato dal Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione.
Il Consiglio provvederà a regolamentare la predisposizione di bilanci preventivi e verifiche periodiche.

ART. 18
COMPETENZE ELETTORALI

In occasione di competizioni elettorali politiche od europee il Consiglio Federale provvede alla elezione di un Collegio Elettorale composto da cinque membri che dovranno vagliare i candidati e proporli per l’approvazione al Consiglio Federale prima di trenta giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste.
Per le competizioni amministrative regionali, provinciali e comunali, la preparazione delle liste sarà effettuata a cura delle sezioni regionali, il nominativo dei candidati dovrà essere corredato di un veritiero curriculum personale e politico, le ipotesi di accordo in liste locali comuni o l’indicazione di voto per liste alleate dovranno essere corredate da apposita relazione completa di tutte le informazioni necessarie ad una accurata valutazione di merito civile e politico, e il tutto dovrà essere fatto pervenire, a cura del rappresentante della sezione e prima di 45 giorni dal termine ultimo della consegna delle liste, al Consiglio Federale per I’approvazione, pena il disconoscimento della lista e l’eventuale espulsione dal Movimento del candidato.
In caso di mancata approvazione della lista ne dovrà essere approntata un’altra da compilarsi di comune accordo tra i rappresentanti della Sezione che hanno diritto di voto al Congresso e una commissione di pari membri nominata dal Consiglio, più il Presidente Federale, che delibererà a maggioranza semplice.

ART. 19
REGOLAMENTO DEi GRUPPI

I parlamentari e i consiglieri del movimento dovranno costituirsi in gruppi ed eleggere a maggioranza semplice un loro rappresentante entro trenta giorni dall’elezione.
Il rappresentante di ogni gruppo dovrà riferire al Consiglio federale dell’attività del gruppo e di ogni singolo eletto.
Per ogni ipotesi di accordo con altre forze politiche e presentazione di programmi comuni, nonché l’accettazione nel proprio gruppo di elementi esterni o la confluenza degli eletti in gruppi misti, dovrà essere richiesto parere e approvazione preventiva al Consiglio Federale, pena l’immediata sospensione e la successiva espulsione, del rappresentante e dei partecipanti all’iniziativa, dal Movimento.
In caso di mancata approvazione del Consiglio, la formulazione di ipotesi di accordo sarà vincolata alle decisioni di una commissione pari di membri del gruppo e di rappresentanti del Consiglio, più il Presidente Federale, che delibererà a maggioranza semplice.

ART. 20
ISCRIZIONI E REGISTRAZIONE DEI SOCI

Si può iscrivere al Movimento qualsiasi cittadino maggiorenne della Unione Europea che si impegni a rispettare il presente statuto e contribuire a raggiungere le finalità politiche del Movimento.
Il registro del Soci viene tenuto dal Segretario della Sezione Regionale di appartenenza territoriale, ripartito nelle varie sezioni locali; Il Segretario Regionale provvederà ogni sei mesi alla scadenza del 31 gennaio e del 30 luglio di ogni anno a comunicare le liste aggiornate dei soci al Segretario Amministrativo e inviare le relative quote di tesseramento, previa raccolta e verifica delle iscrizioni attive presso le Sezioni locali.
La qualifica di socio si acquisisce dopo almeno due mesi di militanza e collaborazione attiva al movimento con l’iscrizione nel registro, l’acquisizione della tessera e il pagamento della quota per l’anno in corso, che verrà formalizzata su presentazione da parte di due soci in regola con l’iscrizione che certifichino i requisiti dell’aspirante al presidente della sezione a cui si vuole appartenere.

ART.21
REGOLAMENTO DEI SOCI

I soci si impegnano a partecipare attivamente alla vita del Movimento, godono del diritto di parola e di voto all’interno del Movimento, nonché del diritto di accesso alle cariche interne e di rappresentanza politica e amministrativa.
La qualifica di socio è incompatibile con l’appartenenza, militanza o associazione in altre formazioni politiche, partiti o movimenti, associazioni segrete, occulte, massoniche o lobbistiche.
L’incompatibilità descritta al comma precedente, nonché la frequentazione e il fiancheggiamento di associazioni e circoli di tipo mafioso o camorristico, comporta l’immediata espulsione dal Movimento.

ART. 22
TESSERAMENTO E QUOTE

L’importo della quota associativa viene stabilito entro il trenta ottobre di ogni anno dal Consiglio Federale ed è valido per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’anno successivo. L’importo va versato nelle mani del segretario della sezione di appartenenza all’atto dell’iscrizione o nel periodo che va dal primo novembre al 31 gennaio dell’anno di validità.
A ciascun associato verrà rilasciata una tessera con indicato il periodo di validità e gli eventuali rinnovi; dopo il 31 gennaio il mancato rinnovo, che dovrà essere effettuato a cura del titolare e senza alcun sollecito o preavviso, non permetterà al socio di partecipare alla vita attiva del Movimento fino alla regolarizzazione.

ART. 23
DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:
– per decesso
– per dimissioni
– per morosità protrattasi oltre il 31 gennaio dell’anno successive al mancato rinnovo
– per espulsione, stabilita dal Consiglio Federate dei Probiviri
L’espulsione, oltre che per i motivi descritti agli articoli 18, 19 e 21, sarà comminata per i motivi di indegnità e per comportamento dannoso nei confronti del movimento; intendendosi per indegnità la perdita dei requisiti morali e di comportamento civile che ne hanno permesso l’associazione, e per comportamento dannoso gli atti e le omissioni che di fatto compromettano lI’attività politica o intacchino l’integrità morale e culturale del Movimento.
L’espulsione viene proposta dal segretario della sezione di appartenenza del socio di sua iniziativa, su sollecitazione di altri soci o per iniziativa di un consigliere federate, con l’obbligo di contemporanea comunicazione al socio di tutti gli elementi contenuti nella proposta.
Dal momento della proposta alla decisione del Collegio del Probiviri il socio viene sospeso per trenta giorni, con o senza facoltà di voto, a discrezione e con la piena responsabilità di chi la propone.
Entro trenta giorni il Collegio dovrà esaminare il caso e stabilire l’espulsione del socio o l’eventuale sua sospensione per sei mesi, con o senza facoltà di voto, periodo al termine del quale potrà nuovamente riesaminarne la posizione.
Identica misura sarà presa nei confronti del proponente nel caso in cui la richiesta sia stata dolosamente pretestuosa.

ART. 24
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio Federale del Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dal Congresso fra i soci; in caso di recesso di uno dei membri, il suo posto viene occupato dal primo del non eletti.
La carica di membro effettivo o supplente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del Movimento.
Il Collegio del Probiviri stila il proprio regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio.
Il Collegio dei Probiviri dovrà accuratamente analizzare il caso sottoposto, eventualmente ascoltando il socio, e cercare di stabilire la verità dei fatti anche nel caso di mancata difesa o di intervenute dimissioni.
Il ricorso sulle decisioni dei Probiviri può essere presentato solo al Consiglio su richiesta di uno dei membri.

ART. 25
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Federale del Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dal Congresso fra i soci più esperti in materia o anche tra non soci purché simpatizzanti con comprovata esperienza e correttezza professionale; in caso di recesso di uno del membri, il suo posto viene occupato dal primo dei non eletti.
La carica di membro effettivo o supplente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del Movimento.
Due membri effettivi del Collegio potranno in qualsiasi momento fare verifiche alla contabilità del Movimento.
Il Collegio dovrà stilare una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale e al bilancio di previsione. Il Collegio potrà inoltre, a sua discrezione, presentare relazioni al Congresso Federale e al Consiglio Federale.

 

 

 

 

 

 
 
 
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